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Assicurazione fuoribordo
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Deepdiver Offline
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Assicurazione fuoribordo
L'abuso di autorità è un concetto un po' articolato, e poi devi dimostrare il dolo.... In quei casi è sempre dimostrabile la buona fede.

Il discorso dei 500 euro, secondo me, sta a significare che hanno applicato la vecchia legge, dovrei vedere le carte e gli articoli applicati....

Allora bisognerebbe assicurare anche i motori dei generatori di corrente elettrica e, visto che adesso l'assicurazione seve anche per fuoribordo elettrici, allora anche i motori dei frigo....

Si assicura il motore principale (che deve per forza essere il più potente) atto alla propulsione del natante. Se il fuoribordo è montato sul tender, e il tender è in acqua, allora diventa il propulsore principale di quel natante e deve essere assicurato.

Ma scusate, se per caso provocate un danno a terzi con la barca mentre avete il fuoribordo fissato al pulpito di poppa, la denuncia la fate all'assicurazione del motore della barca o a quella del fuoribordo?
10-05-2008 05:55
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Deepdiver Offline
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Messaggio: #22
Assicurazione fuoribordo
Ah, ovviamente il fuoribordo deve avere con se il certificato uso motore o dichiarazione di potenza (in base all'anno di produzione) anche se non è in funzione, quello mi pare scontato ed è 'un altro paio di maniche'.
10-05-2008 05:56
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panumbe Offline
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Assicurazione fuoribordo
Ciao amici.. forse sarò lo sfigato del gruppo velisti tender. Ieri mattina ore 9,30 prendo il tender in marina (Marinara di Ravenna) e vado al bar della marina a prender colazione, torno alla barca il tutto 100 metri di distanza all'interno della marina... entra la motovedetta dei carabinieri, accosta al mio ormeggio , io gentilmente porgo le cime.. scendono e mi chiedono l'assicurazione del tender con il quale sono andato al bar. La esibisco e il tutto si conclude con un invito da parte mia dei tre carabinieri a bordo della mia barca a prender un caffe. Ne approfitto della situazione amichevole che si è instaurata e chiedo delucidazioni in base all'assicurazione del motore tender. La legge ha un cosidetto errore in quanto obbliga all'assicurazione di tutti i motori a bordo indipendemente che siano installati per propulsione primaria o di servizio. I motori superiori a 2 cv dotati di documento, quindi frigo ed altre cosine elettriche non hanno bisogno di assicurazione La legge parla di motori con potenza superiori a 2 cv,... Morale assicurate il motore del tender.. vi conviene.. buon vento
12-05-2008 19:10
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Roberto Benfenati Offline
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Assicurazione fuoribordo
quindi faccio bene a tenermi il buon vecchio yamaha 2 cv... mi par di capire che sia esentato dall'assicurazione. Visto che mi serve per metter cime a terrra o poco più...
12-05-2008 19:30
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anonimone Offline
Vecio AdV

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Assicurazione fuoribordo
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili [u]di qualsiasi potenza[u], indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
12-05-2008 19:46
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marfax Offline
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Messaggio: #27
Assicurazione fuoribordo
Spero di non andare troppo OT

Qualcuno ha per cortesia scovato una qualche assicurazione che assicura questi cosi?


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grazie 1000
marco
12-05-2008 19:51
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Deepdiver Offline
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Messaggio: #28
Assicurazione fuoribordo
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili [u]di qualsiasi potenza[u], indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.



Ripeto, in questo momento non ho sotto mano tute le mie scartoffie, quando tornerò dalle ferie vedrò di fornire dati più concreti.
12-05-2008 21:19
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anonimone Offline
Vecio AdV

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Messaggio: #29
Assicurazione fuoribordo
http://www.mpslf.it/it/pdf/DECRETO%20LEG...O%2018.pdf ).

Ma riportiamo l'art 41 comprese le note:

Art. 41. Assicurazione obbligatoria 1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. 2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati. 3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. Nota all'art. 41. Il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) e' il seguente: «Art. 6 - (Veicoli e natanti immatricolati negli stati esteri che circolino temporaneamente in Italia). 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che: a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si' riferisce il certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto. 3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi. 4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata: a) da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2 lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunita' economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto; b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo. 5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilita' civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). 6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore; c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore dei responsabile civile ai sensi della presente legge. 9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».


Di quì non si evince, mi pare, che ogno motore a bordo debba essere assicurato, è vero che viene detto: ....si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati. ma il motore sul pulpito di poppa è 'applicato' all'unità o è 'trasportato' sull'unità?
Se io il motore lo tengo in garage deve essere assicurato? No!
Se io il tender lo tengo in darsena e non nell'acqua deve essere assicurato il motore? No!

Buon Vento Smile
12-05-2008 21:42
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Deepdiver Offline
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Il mio post era sull'affermazione (di umbe o del carabiniere, non importa) del limite a 2 cv.

Quella sì che è fuorviante (e senza nessun appiglio normativo).

BV
12-05-2008 21:57
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panumbe Offline
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Salve amici.. andate a vedervi questo sito http://www.leganavale.it/portale/notizia...7art10.pdf
La legge sull'assicurazione dei motori ausiliari a bordo tender etc mi sembra che abbia avuto modifiche corpose sia nel 2002/03 sia nel 2005 .. Ciao buon vento... Provate l'emozione di esser fermati o controllati in marina... poi alle forze armate gli presentate tutte le vostre leggi.. e vediamo come ve la cavate..
14-05-2008 19:39
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Poi, visto che non siamo sudditi, è sempre possibile fare ricorso.

Anzi, se parliamo di CP, spesso andando a parlare col Comandante non occorre nemmeno fare ricorso.

BV
14-05-2008 20:01
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Poi, visto che non siamo sudditi, è sempre possibile fare ricorso.

Anzi, se parliamo di CP, spesso andando a parlare col Comandante non occorre nemmeno fare ricorso.

BV


Mentre chi incontriamo per la strada o in Mare, molto probabilmente ha fatto la domanda per la quinta volta per potersi avvicinare, a sue spese, a un famigliare malato....
14-05-2008 20:11
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Una vita fa, quando c'era l'esenzione cinture sopra l'1,90, vengo fermato dai Carabinieri.

Gli mostro il mio bravo certificato medico.

Il Carabiniere: certificato medico e carta d'identità!!!

C'ho messo un po' a spiegargli che l'OVVERO della legge non è congiunzione.

In questo caso specifico Umbe (ed il carabiniere della motovedetta) mi devono spiegare in quale codice di qualsiasi anno c'e' un riferimento ai 2 cavalli.

E soprattutto lo devono spiegare a MMMH, che dopo aver letto questa cosa è convinto di poter girare col suo 2 cavalli senza assicurazione (quando piglia la multa si giustifica dicendo che è colpa del sistema??)

BV
14-05-2008 20:19
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panumbe Offline
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Assicurazione fuoribordo
Ciao amici... il problema assicurazione... sembra muovere parecchie opinioni.. Io personalmente l'assicurazione l'ho fatta... e questo mi ha evitato inutili polemiche e discussioni con le forze dell'ordine.. Per precisazione il mio motore tender è un 2,5 cv. nuovo 4 tempi.. e l'assicurazione dello 'stesso' è l'unico documento che mi hanno richiesto.. il libretto di proprietà non hanno nemmeno voluto vederlo...e della mia barca non hanno voluto veder nulla ne i carabinieri in marina, ne la finanza nella marina dove mi trovavo prima in Toscana. Ogni motore a bordo indipendentemente dalla potenza e dall'uso deve esser assicurato.. poi se uno vuol evitare... a suo rischio e pericolo.. Ciao e buon vento
15-05-2008 02:26
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