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Versione completa: Requisiti vano batterie
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Esistono dei requisiti normativi specifici su come deve essere fatto il vano dove viene alloggiata una batteria ?
Ad esempio "un contenitore idoneo a contenere il versamento dell'elettrolito" (come prescrittomi dal perito) può essere una semplice vaschetta (che però può contenerne solo una certa quantità e solo fino ad un certo angolo di sbandamento) oppure deve essere un contenitore stagno al 100% ?
E, nel caso, deve avere certificazioni specifiche ?

In sede di rinnovo certificato di sicurezza, in genere cosa viene controllato/prescritto ?

Grazie in anticipo.
Ciao,
questa è il capitolo della norma ISO10133 che ne parla:

5 Batteries
5.1 Batteries shall be permanently installed in a dry, ventilated location above the anticipated bilge-water level.
5.2 Batteries shall be installed in a manner to restrict their movement horizontally and vertically considering the
intended use of the craft, including trailering if applicable. A battery, as installed, shall not move more than 10 mm
in any direction when exposed to a force corresponding to twice the battery weight.
5.3 The batteries installed in the craft shall be capable of inclinations of up to 30° without leakage of electrolyte.
In monohull sailing craft, means shall be provided for containment of any spilled electrolyte up to inclinations of 45°.
5.4 Batteries shall be installed, designed or protected so that metallic objects cannot come into unintentional
contact with any battery terminal.
5.5 Batteries, as installed, shall be protected against mechanical damage at their location or within their
enclosure.
5.6 Batteries shall not be installed directly above or below a fuel tank or fuel filter.
5.7 Any metallic component of the fuel system within 300 mm above the battery top, as installed, shall be
electrically insulated.
5.8 Battery cable terminals shall not depend on spring tension for mechanical connection to them.

Posso aggiungere che se sono batterie ad acido libero, dovrebbe essere chiuse in un vano ermetico collegato
con l'esterno da una tubazione sufficiente a permettere il ricambio di aria, Gel ed AGM sono considerate "stagne".
M
Grazie mille per la risposta.
Riguardo al punto 5.3, si dovrebbe considerare il versamento (spill) dell'intero contenuto ?
Inoltre, batterie ad acido "sigillate" come sono da considerare ?
Immagino non stagne, quindi l'unica soluzione sarebbe un contenitore integrale.
Mi chiedo quante barche siano effettivamente attrezzate in questo modo.
Annoso problema (il rispetto delle norme)... è la grande differenza fra sistema CE (che tutela il produttore) e il sistema USA che non ha norme ma "suggerimenti alla costruzione", tanto è che (semplificando) se su una barca americana un armatore ha un danno, e riesce a dimostrare che con una costruzione più attenta questo si poteva evitare, il costruttore deve fare le modifiche SU TUTTE le barche di quel modello già vendute !!! Da noi invece il produttore ti fa vedere il CE e insieme ti fa un Prrrr. Tornando alle batterie, si parla di contenere lo sversamento, quindi serve un contenitore che a 45° abbia la capacità necessaria per le batterie contenute al suo interno. Le GEL e le AGM vengono considerate ermetiche, anche se in certi casi le loro valvole possono aprirsi e far fuoriuscire il liquido.
Sto provando ad orientarmi nelle norme ISO.
La 10133 citata da maema pare essere stata sostituita il 6 Maggio 2021 dalla 13297:2021
Purtroppo non riesco a trovare il testo integrale ma dall'unica anteprima parziale che trovo mi pare che non sia diversa dalla norma precedente, almeno in questa parte.

Leggo nel abstract che la norma specifica i requisiti per il design, la costruzione e l'installazione di sistemi elettrici su piccole imbarcazioni (small crafts, immagino traducibile in imbarcazioni da diporto).

Avrei quindi due domande:
1) Qual è la forza normativa di una specifica ISO e di questa in particolare ?
(chiedo scusa per l'approssimazione del linguaggio)
In altri termini: non credo che una norma ISO abbia un valore normativo se non è richiamata da una legge o da un regolamento nazionale o sovranazionale (es. UE).
2) A prescindere dalla risposta alla domanda precedente: a chi si dovrebbe applicare la norma in questione ?
Immagino senz'altro alla costruzione di nuove imbarcazioni. Ma per quanto riguarda imbarcazioni costruite quando la norma non esisteva ?

Per farla breve: cosa devo fare per essere in regola con la legge italiana e/o con quanto "normalmente" richiesto in sede di rinnovo del certificato di sicurezza ?
Applicare la norma ISO alla lettera anche su una barca costruita nel 1990 ?

Ovviamente riconosco la validità delle prescrizioni contenute nella norma ISO e potrebbe essere saggio applicarle anche se non obbligatorie.
Ciao Brubix, in merito alla domanda 1), dici correttamente che, SE a livello legislativo non ci sono richiami specifici non si può ritenere norma cogente, MA a livello giuridico (in aula di tribunale) cambia tutto, le norme ISO vengono comunque prese a riferimento come fonte normativa (prassi e usi) e se non hai progettato secondo la norma ISO, l'onere probatorio sulla "sufficienza" tecnica della soluzione adottata resta completamente in capo al progettista.
Il tutto si risolve spesso come una "prova diabolica": cioè come fai a dimostrare che avevi preso le adeguate contromisure in fare di progettazione SE poi è capitato proprio quel cedimento?
La marcatura "CE" adotta dei meccanismi che, vedo, non sempre sono ben compresi.
Ogni barca marcata "CE", lo è perché esiste una "Dichiarazione di Conformità", la quale deve riportare, in allegato, tutto l'elenco dettagliato delle norme che il costruttore ha scelto di usare come riferimento tecnico per dichiarare che "quel prodotto è conforme a tutti i requisiti di sicurezza applicabili" stabiliti nella Direttiva RCD (Recreational Craft Directive). Andate a controllare la vostra "Dichiarazione scritta di conformità", di cui dovete avere copia originale, allegata ai documenti della barca ed al Manuale del Proprietario.
Da ciò discende che se è lo stesso responsabile della marcatura "CE" a dichiarare formalmente che ha adottato questa o quella norma tecnica, l'adozione di tutte le indicazioni (applicabili al caso specifico) in essa contenute diventa un requisito preciso ed ineludibile, il cui rispetto deve essere garantito sul territorio dell'Unione, a protezione anche del soggetto che quel mezzo usa.
Se una norma alla quale si è dichiarata la conformità non è invece rispettata, decade la validità della marcatura "CE" (marcatura impropria, falsa, incompleta, per colpa o dolo) è le conseguenze sono anche di notevolissima entità, potendosi giungere anche al ritiro dal mercato di tutti i prodotti immessi a seguito di quel processo di marcatura "CE".
Fatti salvi, ovviamente, tutti i danni che da quel procedimento derivano.
Tutto chiaro, grazie.
Però mi pare che tutto questo si applichi alla progettazione e alla costruzione di barche nuove con marchiatura CE e alla conseguente responsabilità dell'eventuale conduttore/proprietario di una barca con marchiatura CE nel mantenere apparati ed impianti conformi alle norme.

Io vorrei sapere come mi devo regolare per essere in regola con le norme che si applicano ad una barca costruita nel 1990.
Brutalmente: posso essere multato se il mio vano batterie non rispetta la norma ISO 13297:2021 ? Sulla base di quali leggi/regolamenti ?
E l'assicurazione potrebbe creare problemi in caso di incidente ?

Poi è ovvio che un contenitore completamente stagno è meglio della mia attuale cassettina di legno e forse lo installerò comunque anche se non obbligatorio.
(05-07-2021 23:12)brubix Ha scritto: [ -> ]...
Brutalmente: posso essere multato se il mio vano batterie non rispetta la norma ISO 13297:2021 ? Sulla base di quali leggi/regolamenti ? No: la barca deve essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza in vigore al momento in cui fu marcata "CE". L'adeguamento a soluzioni tecniche emerse successivamente, a meno che non sia imposto da un organismo notificato dopo una specifica istruttoria (che ha accertato che una norma tecnica presenta aspetti di criticità sul piano della sicurezza, cosa che non è, per quel caso), non è richiesto.
E l'assicurazione potrebbe creare problemi in caso di incidente ? Di conseguenza: no.

...
Quindi barche costruite prima dell'entrata in vigore della marcatura CE non devono rispettare alcun requisito specifico per il vano batterie ?

Ovvero: all'epoca della costruzione (1990) non c'era nessuna norma ISO che parlasse del vano batterie ?

Il cantiere era "blasonato" quindi suppongo che si attenessero scrupolosamente alle norme in vigore all'epoca. Anzi, in genere eccedevano.

Scusate la pedanteria ma ormai abbiamo avviato l'argomento ...
(04-07-2021 19:35)maema Ha scritto: [ -> ]Le GEL e le AGM vengono considerate ermetiche, anche se in certi casi le loro valvole possono aprirsi e far fuoriuscire il liquido.

Ho l’impressione, ma non la certezza, che quello che esce dalla valvola sia gas (idrogeno ed ossigeno) e non liquido.
BV!
La norma ISO 10133 riguarda la corrente continua, la ISO 13297 la corrente alternata.
In caso di sovraccarico o carica eccessiva di una batteria al piombo c'è solo sviluppo di gas, in caso di corto circuito ci sono batterie che hanno rotto il contenitore con fuoriuscita di gel o acido, altro caso accaduto su una grossa imbarcazione era la rottura di alcune batterie a causa dell'appoggio infelice solo degli estremi delle batterie (lato corto), lasciando una luce fra gli appoggi di 45 cm su 52 di contenitore (!), e aveva il CE.
Tornando al rispetto delle norme, per anni un cantiere da grandi numeri ha messo sul mercato barche con un solo staccabatterie sul negativo, eppure la norma esisteva e parlava di interrompere il positivo, ... aveva il CE. Lo avevo premesso è un discorso lungo e la morale è l'eterno scontro fra qualità e guadagno (ottenuto con il risparmio sconsiderato).
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