19-09-2014, 12:11
(19-09-2014, 09:06)paolodl Ha scritto: Aggiungo, sempre per interpretazione: per base d'appoggio si puo' considerare anche la crocetta?
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Ritengo difficile interpretare una crocetta come piano stabile e che comunque ti espone ad un rischio caduta superiore ai 2 Mt.
