La legge è chiara (50/1971 art. 49 come modificato da 172/2003):
Citazione:6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
Il fatto che l'impiego sia limitato a fini di sicurezza della navigazione è normale; se si vuole utilizzare per pubblica corrispondenza è necessario rivolgersi ad un gestore.