15-12-2018, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2018, 11:06 da Kano.)
Sul sito della guardia costiera è ancora presente il codice del 2005, quindi presumo che il nuovo CND non sia ancora stato mandato in vigore.
L’articolo 19 regolamenta le modalità di iscrizione delle imbarcazioni da diporto.
Credo che oggi chiunque voglia re immatricolare o immatricolare in Italia l’imbarcazione proveniente dall’Olanda con o senza certificato di cancellazione dalla ICP possa appellarsi al comma 1.
Oppure, in caso di eccessiva pignoleria da parte dell’ ufficiale incaricato, nel comma 2 si evince che:
Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante.
In Olanda, NON vige l’obbligo di iscrizione delle unità da diporto utilizzate in mare aperto, mentre vige l’obbligo di registrazione per l’uso nelle acque interne.
Quindi, in virtù di quanto pubblicato sul sito della capitaneria di porto o guardia costiera che dir si voglia, non vedo grossi impedimenti a poter immatricolare l’imbarcazione proveniente dall’Olanda.
Vi ripeto, io ho ricevuto il libretto due giorni dopo avere presentato la domanda.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il
titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata
dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione
europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'
aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita'
era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la
documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non
munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta
in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione
nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario
stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
L’articolo 19 regolamenta le modalità di iscrizione delle imbarcazioni da diporto.
Credo che oggi chiunque voglia re immatricolare o immatricolare in Italia l’imbarcazione proveniente dall’Olanda con o senza certificato di cancellazione dalla ICP possa appellarsi al comma 1.
Oppure, in caso di eccessiva pignoleria da parte dell’ ufficiale incaricato, nel comma 2 si evince che:
Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante.
In Olanda, NON vige l’obbligo di iscrizione delle unità da diporto utilizzate in mare aperto, mentre vige l’obbligo di registrazione per l’uso nelle acque interne.
Quindi, in virtù di quanto pubblicato sul sito della capitaneria di porto o guardia costiera che dir si voglia, non vedo grossi impedimenti a poter immatricolare l’imbarcazione proveniente dall’Olanda.
Vi ripeto, io ho ricevuto il libretto due giorni dopo avere presentato la domanda.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il
titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata
dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione
europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'
aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita'
era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la
documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non
munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta
in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione
nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario
stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
