15-12-2018, 11:31
Per completezza di informazione e nel caso il nuovo CND sia effettivamente in vigore, allego il nuovo art.10 che comprende il vecchi art. 19 da cui di evince che le modalità di iscrizione sono più o meno invariate nella sostanza.
Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1.
Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo
Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art.
14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione
di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per
le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta
documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro
dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti
indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che,
se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione
e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita'
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE
la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri
pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato individuato con modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorita' competente, con validita' massima di sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura di
cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le
generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.
Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1.
Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo
Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art.
14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione
di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per
le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta
documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro
dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti
indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che,
se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione
e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita'
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE
la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri
pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato individuato con modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorita' competente, con validita' massima di sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura di
cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le
generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.
