La Direttiva è stata recepita nell'Ordinamento Italiano con vari Decreti e Regolamenti di attuazione.
Ora risulta tutto confluito nel Codice della Nautica da Diporto:
https://www.altalex.com/documents/codici...da-diporto
Da una prima analisi:
quanto di tuo interesse è ora normato dall'Art. 4
...
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
...
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
e poi, ART 15:
...
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (4)
Dovrebbe essere altresì valido il Decreto Attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, che, all'Art. 5, cosi' recita:
Art. 5. Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite
1. Il proprietario di un'unita' da diporto
autocostruita ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del
codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle
imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di
proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della
documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali
necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle
unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi dell' articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e
successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del
presente articolo possono essere immesse sul mercato solo
dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione,
previo espletamento delle procedure necessarie per la
valutazione della conformita' CE, di cui all' articolo 9
del codice.
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero
delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 si veda
nelle note alle premesse.
Il punto 3 del Decreto attuativo chiarisce che in pratica per metterle sul mercato ci vuole la valutazione della conformità CE. Non capisco però il limite dei 5 anni: prima o dopo i 5 anni per l'immissione sul mercato ci vuole comunque la conformità CE