(28-08-2021 20:00)crocchidù Ha scritto: La Direttiva è stata recepita nell'Ordinamento Italiano con vari Decreti e Regolamenti di attuazione.
Ora risulta tutto confluito nel Codice della Nautica da Diporto:
https://www.altalex.com/documents/codici...da-diporto
...
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del
presente articolo possono essere immesse sul mercato solo
dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione,
previo espletamento delle procedure necessarie per la
valutazione della conformita' CE, di cui all' articolo 9
del codice.
Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero
delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 si veda
nelle note alle premesse.
Il punto 3 del Decreto attuativo chiarisce che in pratica per metterle sul mercato ci vuole la valutazione della conformità CE. Non capisco però il limite dei 5 anni: prima o dopo i 5 anni per l'immissione sul mercato ci vuole comunque la conformità CE
Ecco il punto ! Quindi devo comunque fare la marchiatura anche trascorsi i cinque anni. Caspita ma è vero, non ha alcun senso logico mettere un limite temporale, se poi comunque bisogna fare il CE.
Almeno ché il legislatore non intenda dire che anche in presenza di marchiatura CE il costruttore in proprio non possa in ogni caso vendere la barca se non siano trascorsi 5 anni. Questo però creerebbe oltre che una contraddizione logica anche un discrimine tra unità marchiate CE costruite da cantieri e unità marchiate CE costruite da privati.
Dio mio, ma chi l'ha scritto il punto 3 del decreto ? Un'orango ?!
Scusa crocchidù, ma sei sicuro che il punto 3, all'Art. 5 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, non sia stato in qualche modo, anche implicito, abrogato da nuovo codice ?