04-07-2023, 13:54
[hide]MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA[/hide]
Art. 54. DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
Quindi le dotazioni sono in relazione alla navigazione che si sta effettuando
Non c'è altro da aggiungere
Art. 54. DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
Quindi le dotazioni sono in relazione alla navigazione che si sta effettuando
Non c'è altro da aggiungere
