(11-10-2021 06:55)Argo74 Ha scritto: Come gia detto in altro 3d, ma visto che sei cosi felice di aver trovato la quadra burocratica mi pare doveroso anche nei confronti di chi può essere interessato. Riposto qui:
Ok. siamo tutti contenti però, visto che il forum è condivisione di conoscenze e che qui ci son molte persone che si prodigano in tal senso e dato che in passato, anche io ho contribuito consigliando le giuste tecniche a chi ne aveva bisogno, la domanda che tutti ci facciamo è:
Visita a barca finita da parte di chi? Prova di sbandamento in acqua dove, in un posto qualunque o serve uno spazio apposito? Avere i calcoli della curva di stabilità riferiti a quali dati di partenza? Questi eventuali dati forniti da chi?
Cosa ti viene rilasciato alla fine, di preciso, che nome ha a livello normativo?
Con quale riferimento normativo in modo da aiutare altri a superate gli scogli burocratici che hai avuto tu?
Non per far polemica sia chiaro ma perchè penso che in un forum sia quantomeno doveroso se si annuncia di aver trovato cose interessanti, condividerlo, oppure stare zitti fin da subito e solo a cose fatte dire che si è fatto questo e quest'altro.
Amichevolmente Paolo
Non ti preoccupare Argo le tue domande sono legittme e risponderó.
Innanzitutto la documentazione é stata prodotta da noto progettista il sig. Dudley Dix, il quale ha fornito disegni e calcoli di stabilità e sbandamento. Progetta barche da 40 anni non é il primo arrivato. Poi c'é un ingegnere, che deve controllare la documentazione, facendo nel caso osservazioni o richieste di aggiunta qualora mancasse qualcosa. Infine, c'é l'ente certificato, é un ente famoso, non lo cito per evitare di prendermi una bachettata sulle dita dal webmaster che non vuole pubblicità sul forum. Non so ancora dove verrà fatta la prova e tutti i dettagli anche perché la mia barca non é terminata, il mio é semplicemente un intento informativo a beneficio del forum.
La normativa di riferimento, come già scritto, é l'art 5 del DM 146/2008.
Art. 5.
Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite
1. Il proprietario di un'unita' da diporto auto costruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere
immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione,
previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformita' CE, di cui all'articolo 9 del codice.