Immagino che Lupo Grigio non si riferisca a tutte le modifiche, ma alle
sole modifiche responsabili dell’incendio.
Se sulla mia barca collego le batterie con un DC-DC (invece del partitore a diodi originario), ho sicuramente deviato dal piano originario. Mi si incendia l'alternatore; presunzione di responsabilità mia, assicurazione che non paga.
Ma che succede se l’incendio avviene in porto a motore spento (come quasi tutti gli incendi riportati dalla stampa), es. per un corto su una presa 220v di bordo?
Spero che non possano rifiutare il pagamento perché ho modificato un’altra parte dell’impianto.
Se è così, mi ci ritrovo. Se non è così, immagino di disdire domani mattina almeno la parte corpi dell'assicurazione, in quanto palesemente inutile per i sinistri più pericolosi.
(15-02-2024 10:00)Lupo Grigio Ha scritto: Non sono d'accordo con la maggior parte di coloro che hanno qui risposto.
Se la barca è marcata CE, la modifica dell'impianto elettrico genera in chi la fa una presunzione di responsabilità evidente e pacifica.
Ciascuno risponde di ciò che fa (principio sempre valido e fondante: cosa diversa è riuscire a stabilire a posteriori chi ha fatto cosa. Nel dubbio, chi rivende una cosa modificata, risponde comunque di ciò che ha rivenduto: sta a lui dimostrare, nel caso, che la modifica non l'ha fatta lui, ma l'ha fatta qualcun altro).
Le assicurazioni si comportano esattamente secondo lo stesso principio: in caso di conseguenze serie (tipica: un incendio, che è la causa statistica di gran lunga più frequente di guai seri a bordo) chiamano i loro periti specializzati per ricostruire se l'impianto andato arrosto è conforme o meno ai progetti originali (che stanno nel "fascicolo tecnico" detenuto dal "builder" che ha marcato CE la barca), e se trovano una non conformità, come primo provvedimento non pagano, salutano gli astanti e si mettono seduti comodi a veder come va a finire la faccenda in tribunale.
Se l'errore è originale (commesso dal "builder", e capita non di rado) a seconda dell'iter seguito per la marcatura CE, ci va di mezzo (a seconda dei casi):
- chi ha firmato il certificato di conformità CE
- chi ha redatto il progetto unifilare dell'impianto (ufficio tecnico cantiere, o terzista esterno incaricato)
- il responsabile produzione del "builder"
- il responsabile acquisti del "builder" (se c'è un problema di specifiche di materiali, o il subfornitore)
- il responsabile legale del "builder" o l'importatore stabilito nel territorio dell'Unione Europea
- l'organismo notificato che ha approvato e vidimato i progetti
- chi ha collaudato in origine
- chi ha venduto la barca.
Modificare in qualsiasi aspetto (anche apparentemente secondario: "cosa vuoi mai che succeda ...") un oggetto marcato CE immesso sul mercato dell'Unione, comporta assunzione di responsabilità ineluttabili.
Posso citare ampia casistica.