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CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI SUI DOCUMENTI DEI MOTORI MARINI USATI
Il disposto recupera le tante situazioni negative che si sono venute a creare con l’introduzione della “dichiarazione di potenza” quale “nuovo” e insostituibile documento del motore di bordo.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI SUI DOCUMENTI DEI MOTORI
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Il Ministero dei Trasporti ha recentemente emanato, a firma del proprio Direttore Generale, Massimo Provinciali, un’importante circolare riguardante la documentazione dei motori marini “usati”.
Il disposto recupera così le situazioni negative – indicate con esattezza nella circolare stessa - che si sono venute a creare con l’introduzione della “dichiarazione di potenza” quale “nuovo” e insostituibile documento del motore di bordo.
Riportiamo il testo che, per completezza e chiarezza, non necessita di alcun commento da parte nostra.
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Circolare Prot. 10622 del 21/06/2007
Titolo/Oggetto
Art. 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto.
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L’art. 28 del decreto legislativo n. 171/2005 riportante il codice della nautica da diporto prevede la dichiarazione di potenza quale documento rilasciato dal costruttore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, attestante la potenza dei motori installati a bordo delle unità da diporto, abrogando implicitamente la procedura di rilascio del certificato d’uso del motore da parte dell’Amministrazione. La dichiarazione di potenza è l’unico documento di bordo per i natanti da diporto. I certificati d’uso del motore rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore della norma conservano la loro validità.
Numerose segnalazioni sono pervenute alla Scrivente, sia da parte dell’utenza che da operatori di settore, riguardanti le difficoltà incontrate in sede di rilascio del documento che si riassumono nei casi sotto indicati:
1. Proprietari che avendo smarrito il certificato d’uso motore originale non riescono ad ottenere la dichiarazione di potenza poiché la ditta fabbricante del motore ha cessato l’attività ovvero, se in attività, rifiuta il rilascio del documento in sostituzione della documentazione tecnica prevista dalla precedente normativa (certificato di omologazione e dichiarazione di conformità);
2. Proprietari di natanti cancellati dai R.I.D. ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 171/2005 e sprovvisti, pertanto, della dichiarazione di potenza del motore;
3. Proprietari di natanti provenienti da registri di iscrizione comunitari e sprovvisti,
anch’essi, della dichiarazione di potenza del motore.
Data l’imminenza della stagione estiva e dell’emanazione del regolamento di attuazione del Codice della nautica, contenente specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno partecipare i seguenti indirizzi al fine di tutelare il diritto del consumatore all’uso della propria unità.
In riferimento al punto 1, nell’evidenziare la frequenza statistica con cui si verificano gli smarrimenti dei certificati d’uso si ritiene che la precedente documentazione tecnica - certificato di omologazione e dichiarazione di conformità - reperibile presso l’ufficio che aveva provveduto al rilascio del “certificato d’uso” o presso uno dei soggetti responsabili della commercializzazione del motore sia equipollente alla prescritta dichiarazione di potenza.
Ugualmente, per le unità a motore cancellate dai R.I.D. e che assumono la natura di natanti, ai sensi dell’art. 27 del codice della nautica da diporto, l’estratto dei registri da richiedersi all’ufficio d’iscrizione che ha provveduto alla cancellazione è documento idoneo a sostituire la dichiarazione di potenza in quanto contenente tutti i dati salienti dell’unità, compresi quelli relativi all’apparato propulsore.
Da ultimo, a similitudine di quanto osservato al punto 2, è possibile consentire la
circolazione di unità cancellate da registri comunitari sulla base di documenti tecnici o amministrativi (estratti dai registri di iscrizione, certificati di cancellazione ecc.), dal quale sia possibile desumere le caratteristiche tecniche del motore, in analogia alle iscrizioni di unità provenienti dai registri degli stati membri; infatti l’art. 19, comma 2, del codice della nautica prevede che il certificato di cancellazione, ove riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica prevista per l’iscrizione.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Provinciali
Ora data questa interpretazione, se a me mi contestassero la mancanza del certificato di potenza, avendo io quello di conformita´, voi che dite e´ impignabile o no ? Io credo propio di si
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
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