Salire in testa d'albero
DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105.
(Attività soggette)
1. Le norme del presente capo [u]si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.[u]
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.
Art. 106.
(Attività escluse)
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non
si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) [u]ai lavori svolti in mare[u].2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata
e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. [u]I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI.[u]
Anche io avevo il dubbio ma sul quella frase che recita 'da chiunque esercitate' mi ha fatto chiedere a chi fà i corsi per il rilascio dell'abilitazione.
In porto, pubblico o privato, non siamo in mare ma in una zona demaniale.Mi sembra che il legislatore si sia voluto levare ogni possibile problema.
P
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 00:50 da paolo.fois.)
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