20-10-2015, 11:35
(20-10-2015, 07:51)freya Ha scritto: Kitegorico a scritto:
per le bussole ante 99 non vi è obbligo della tabella delle deviazioni.
Sei sicuro a me non risulta ed in C.P. le hanno volute (diversi anni fa') ed erano bussole del 1985.
ciao Freya
Sicuro al 1000 x 1000.
Fatto una specifica richiesta al comando generale delle CP. Ora in barca, contro ogni eventuale assurda richiesta, ho la loro risposta ricevuta su un foglio con tanto di intestazione.
Quesito posto:
Buongiorno.Atteso il parere discordante di alcuni diportisti sull'argomento chiedo di conoscere se la lettura della seguente normativa appare corretta:
Il DM 388/99 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto) detta all’art 7 la normativa relativa alla compilazione della tabella delle deviazioni residue da rilasciare soltanto in occasione della prima installazione a bordo della bussola.
Atteso che la normativa in esame non fa riferimento ad alcuna scadenza di tale tabella si ritiene che la stessa debba considerarsi valida sino ad una nuova installazione ovvero “modifiche successive“ (art.6 comma 2).
Per quanto attiene invece alle bussole magnetiche installate sulle unità da diporto precedentemente all’entrata del DM 388/99, l’art.8 disciplina che le stesse (che non hanno ricevuto alcuna compensazione iniziale e che quindi sono sprovviste di una tabella delle deviazioni) “possono continuare ad essere utilizzate finchè non si renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione“.Quindi per tali bussole non vi è alcun obbligo di compensazione nè di conservazione tra i documenti di bordo della relativa “tabella di deviazione” essendo applicabile la normativa di cui agli articoli precedenti, solo alle bussole installate dopo l’entrata in vigore del decreto.
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.Distinti saluti.
Risposta ricevuta:
"Gentile utente,
In esito ai quesiti posti con l’e-mail in riferimento si conferma che le deduzioni formulate dalla S.V. in linea con la normativa di settore, e cioè le prescrizioni del D.M. 388/1999, non possono che essere confermate.
Distinti saluti"

