Citazione:GT ha scritto:
Citazione:Rurik ha scritto:
Citazione:GT ha scritto:
Probabilmente avete ragione e così pensavo, ma CP Lipari incontrata a Stromboli la vede diversamente: per loro se hanno una data di scadenza dopo non sono più buoni. Non ricordo l'importo ma non conveniva perder tempo con il ricorso.
Il problema della data di scadenza invece è differente. Non ne ho sotto mano uno per verificare, ma se un prodotto ha una data di scadenza questa è funzione del produttore che non assicura che funzioni dopo quella data. Ora se questo capita con un dispositivo di sicurezza, e l'armatore ha l'obbligo di avere a bordo un estintore efficiente, non può 'fingere' di aver assolto al compito con un dispositivo che il costruttore dichiara 'potrebbe non funzionare'! Scelgo quindi un dispositivo con manometro, in alluminio (come suggerisce pieros), e senza una data di scadenza. Se si tratta di polvere posso capire, ma se la data di scadenza dovesse comparire su di un estintore a CO2 mi viene da ridere. 
E allora, come in altre occasioni, prima di iniziare a scrivere bisognerebbe leggere meglio i titoli e le domande poste.
da una ricerca al volo, estintori a polvere, revisione ogni 36 mesi. a CO2 ogni 60 mesi. Questi dati sono congruenti su diversi siti e sembra che siano 'ministeriali'
NORMATIVA: Riferimenti
- DM 20-12-1982. Temi: norme tecniche e procedurali per l'approvazione e l'omologazione degli estintori portatili (< 20 Kg);
- DM 12-11-1990. Temi: integra le norme sulle procedure, commercializzazione e proroga i termini di validità;
- D.Lgs 626/94;
- UNI-CNVVF 9994, attuate dal DM 10-03-1998. Temi: controllo semestrale. Revisione con sostituzione della carica:
* a polvere ogni 36 mesi,
* acqua o a schiuma ogni 18 mesi,
* ad anidride carbonica ogni 60 mesi,
* idrocarburi alogenati o loro sostituti ogni 72 mesi.
Collaudo della bombola dell'estintore ogni 6 anni.