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Ho visto molte persone salire in testa d'albero su dei Meteor (anche abbastanza datati) il cui dislocamento è di circa 800 kg e non è che sbandino così tanto. Poco tempo fa un mio amico è salito in testa ad un albero di un Oscar 70 ( 7m LFT con dislocamento 1800kg circa) degli anni 70' non riscontrando alcun problema (lui peserà 70kg), addirittura erano solo in 2 a bordo. Comunque personalmente non lo .] Ho visto che qualcuno si fa tirare su con il banzico dalla gru per il varo/alaggio fino al punto desiderato, ma ovviamente dipende da quanto è lungo l'albero e da quanto è alta la gru...
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Citazione:paolo.fois ha scritto:
se esci dal porto puoi salire come vuoi, dentro no, devi essere abilitato.
Se vuoi stasera mi faccio mandare dall'istruttore che mi ha fatto il corso, la normativa precisa.
P
FALSO!
In porto, secondo la normativa vigente, puoi salire sul TUO albero della TUA barca.
Poi il marina può imporre che nelle acque di SUA concessione.....
A parte ciò, per un 25 piedi tirerei giù l'albero, come dice George.
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oddio ... io ho qualche annetto, ne ho viste un po' tutte, all'epoca non si faceva molto caso alla sicurezza; però su un meteor non ho visto nessuno salire in testa d'albero; mi ricordo che attaccandosi alle sartie e dondolando un pochino, la falchetta va in acqua abbastanza facilmente; il problema non è tanto il carico statico, ma le oscillazioni che possono determinarsi col moto ondoso, e sommarsi invece che annullarsi.
no, sul meteor non lo consiglierei.
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Citazione:beppe_rm ha scritto:
oddio ... io ho qualche annetto, ne ho viste un po' tutte, all'epoca non si faceva molto caso alla sicurezza; però su un meteor non ho visto nessuno salire in testa d'albero; mi ricordo che attaccandosi alle sartie e dondolando un pochino, la falchetta va in acqua abbastanza facilmente; il problema non è tanto il carico statico, ma le oscillazioni che possono determinarsi col moto ondoso, e sommarsi invece che annullarsi.
no, sul meteor non lo consiglierei.
Vedere per .
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Shamrock/2012910153855_Meteor testa d'albero.jpg[/img][/hide]
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ci credo, ci credo; solo che non lo consiglierei per la questione delle onde.
poi, si sa, da giovani si fanno un sacco di cose che dopo non si ripetono più.
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Io avevo una barca di 7 metri con albero poggiato in coperta e con l'aiuto di mia moglie disalberavo abbastanza comodamente.
Ormeggiavo di prua, fissavo la drizza dello spi a prua.
Avevo una vite passante al piede dell'albero che permetteva l'oscillazione indietro e la allentavo.
Mollavo lo strallo e mandavo la moglie in Imarroncinichegalleggiano.... con la drizza del genoa. Quando era a terra, con un buon imbando, la fissavo sulla bitta all'albero.
Senza toccare le sartie facevo calare l'albero sia con la drizza dello spi che con la drizza del genoa che la Bisi filava lentamente finchè, sulla tuga, riuscivo a sostenerlo. A quel punto indietreggiavo e l'albero calava. Arrivava la bisi e mi dava una mano per posarlo sul pulpito. Cambio di lampadina, lubrificatina e su. In un ora si faceva tutto.
Se le sartie non sono acquartierate è tutto più facile.
La prima volta... tante urla.
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11-09-2012, 00:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012, 00:50 da paolo.fois.)
DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105.
(Attività soggette)
1. Le norme del presente capo [u]si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.[u]
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.
Art. 106.
(Attività escluse)
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non
si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) [u]ai lavori svolti in mare[u].2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata
e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. [u]I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI.[u]
Anche io avevo il dubbio ma sul quella frase che recita 'da chiunque esercitate' mi ha fatto chiedere a chi fà i corsi per il rilascio dell'abilitazione.
In porto, pubblico o privato, non siamo in mare ma in una zona demaniale.Mi sembra che il legislatore si sia voluto levare ogni possibile problema.
P
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Citazione:paolo.fois ha scritto:
DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105.
(Attività soggette)
1. Le norme del presente capo [u]si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.[u]
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.
Art. 106.
(Attività escluse)
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non
si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) [u]ai lavori svolti in mare[u].2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata
e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. [u]I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI.[u]
Anche io avevo il dubbio ma sul quella frase che recita 'da chiunque esercitate' mi ha fatto chiedere a chi fà i corsi per il rilascio dell'abilitazione.
In porto, pubblico o privato, non siamo in mare ma in una zona demaniale.Mi sembra che il legislatore si sia voluto levare ogni possibile problema.
P
Quindi sulle barche in mare le disposizioni non si applicano e si può salire, o no??
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Dubito che con un bansigo qualcuno riesca a tirarti su di peso, se non hai un winch di dimensioni apprezzabili.
Se riesci ad aiutarti di braccia e gambe (ma parecchio) non c'è problema.
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11-09-2012, 01:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012, 01:49 da umeghu.)
Citazione:ambrogio ha scritto:
Citazione:paolo.fois ha scritto:
DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81
Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105.
(Attività soggette)
1. Le norme del presente capo [u]si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.[u]
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.
Art. 106.
(Attività escluse)
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non
si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) [u]ai lavori svolti in mare[u].2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata
e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. [u]I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI.[u]
Anche io avevo il dubbio ma sul quella frase che recita 'da chiunque esercitate' mi ha fatto chiedere a chi fà i corsi per il rilascio dell'abilitazione.
In porto, pubblico o privato, non siamo in mare ma in una zona demaniale.Mi sembra che il legislatore si sia voluto levare ogni possibile problema.
P
Quindi sulle barche in mare le disposizioni non si applicano e si può salire, o no??
In mare si intende in (alto) mare, fuori dai porti.
E comunque la normativa si applica alle sole attività LAVORATIVE: al rigger che tu incarichi di farti il lavoro, all'istruttore di vela (ancorchè VOLONTARIO) che revisiona il materiale della ONLUS alla quale fornisce supporto. NON si applica, mi ripeto, a TE ed eventualmente al tuo amico Giovanni che ti da una mano.
Che poi molti ci vogliano azzuppare il pane è altra questione........
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no, non é così, le normative sulla sicurezza si applicano a tutti.
Se la casa é tua e sali sul tetto non puoi fare come ti pare, devi sempre rispettare le norme vigenti.
Se la norma dice da lavoratori subordinati o autonomi significa che tu armatore sei un lavoratore . sali in testa d'albero per prendere il fresco. Sali perchè devi eseguire una attività di manutenzione.
Vi invito ad andare in capitaneria e chiedere
P
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Hai 3 possibilità al di là della normativa:
- ti accosti ad una nave
- ti accosti ad un ponte
- disalberi
Se ciò malgrado decidi di salire : assicurati ma con una 'primaria compagnia di assicurazioni '
..... ma disalbera !!!
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A salivoli ci sono (che io sappia) un paio di persone abilitate a salire in TA.
Ma gli armatori possono farlo sulle proprie barche.
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Citazione:paolo.fois ha scritto:
no, non é così, le normative sulla sicurezza si applicano a tutti.
Se la casa é tua e sali sul tetto non puoi fare come ti pare, devi sempre rispettare le norme vigenti.
Se la norma dice da lavoratori subordinati o autonomi significa che tu armatore sei un lavoratore . sali in testa d'albero per prendere il fresco. Sali perchè devi eseguire una attività di manutenzione.
Vi invito ad andare in capitaneria e chiedere
P
In Capitaneria hanno già problemi a sapere come si registra un EPIRB.......
Quanto asserisco in merito alla NON APPLICABILITA' della normativa sui lavori in quota (oltre 200 cm da un suolo fisso) non è mia interpretazione ma illustrazione la scorsa primavera presso la LNI di Milano da parte di un 'esaminatore' addetto al rilascio dei patentini.
...ed anche dalla lettura del testo della Norma (si, voglio vedere se salgo sul mio tetto di casa mia chi mi viene a contestare qualcosa e a che titolo, ma neanche se mi arrampico su una antenna TV....)
Evitiamo terrorismo inutile, grazie.
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la differenza é che in porto ti vedono..
trova uno che ha voglia di fare multe (rarissimo) e ne riparliamo.
Le cose che scrivo le scrivo anche perchè parlo con gli ingegnieri che rilasciano i 'patentini'.
Ma ora stà diventando una 'sfida', qualcuno ha problemi a casa molto più gravi.
Cerco solo di dare un contributo a chi cerca di fare cose che non ha mai fatto.
Usate una cintura per salita in quota, mai quando la barca é a secco, e cercate di fare in modo che chi vi deve riportare giù sappia come si fà.
grazie
P
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Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:paolo.fois ha scritto:
no, non é così, le normative sulla sicurezza si applicano a tutti.
Se la casa é tua e sali sul tetto non puoi fare come ti pare, devi sempre rispettare le norme vigenti.
Se la norma dice da lavoratori subordinati o autonomi significa che tu armatore sei un lavoratore . sali in testa d'albero per prendere il fresco. Sali perchè devi eseguire una attività di manutenzione.
Vi invito ad andare in capitaneria e chiedere
P
Io lavoro su tralicci fino a 100mt, lì rispetto tutte le normative (anche se quando ho iniziato non c'erano n'è quelle n'è le attrezzature idonee) ma a casa mia faccio quello che mi pare così come sulla mia barca se sono solo.
Devi sottostare a certe cose solo se metti in pericolo altri se no nessuno mi può impedire di suicidarmi buttandomi dal tetto di casa mia, se no mi fate vivere e dormire indossando sempre il casco e le scarpe antinfortunistiche visto che vivo dove è venuto il terremoto.
Ultimamente si sta esagerando con queste cose, che sono certamente pensate per evitare che il datore di lavoro faccia i soldi su la pelle dei dipendenti, ma sto assistendo a cose che rasentano l'assurdo perchè alla fine non è più la vita del lavoratore da tutelare, ma il posteriore del datore di lavoro.
Esco un po' dal seminato lo so però sono incavolato perchè con certe regole viene impedito il lavoro e allora lo si da in appalto perchè così la responsabilitá se la prende qualcun altro che lavorerà fuori dagli standard, tu lo sai ma il posteriore è il suo.....
È osceno ma questo è quello che accade quotidianamente....
In Capitaneria hanno già problemi a sapere come si registra un EPIRB.......
Quanto asserisco in merito alla NON APPLICABILITA' della normativa sui lavori in quota (oltre 200 cm da un suolo fisso) non è mia interpretazione ma illustrazione la scorsa primavera presso la LNI di Milano da parte di un 'esaminatore' addetto al rilascio dei patentini.
...ed anche dalla lettura del testo della Norma (si, voglio vedere se salgo sul mio tetto di casa mia chi mi viene a contestare qualcosa e a che titolo, ma neanche se mi arrampico su una antenna TV....)
Evitiamo terrorismo inutile, grazie.
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Citazione:paolo.fois ha scritto:
la differenza é che in porto ti vedono..
trova uno che ha voglia di fare multe (rarissimo) e ne riparliamo.
Le cose che scrivo le scrivo anche perchè parlo con gli ingegnieri che rilasciano i 'patentini'.
Ma ora stà diventando una 'sfida', qualcuno ha problemi a casa molto più gravi.
Cerco solo di dare un contributo a chi cerca di fare cose che non ha mai fatto.
Usate una cintura per salita in quota, mai quando la barca é a secco, e cercate di fare in modo che chi vi deve riportare giù sappia come si fà.
grazie
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Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
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Citazione:zioluigi ha scritto:
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:paolo.fois ha scritto:
no, non é così, le normative sulla sicurezza si applicano a tutti.
.........
Io lavoro su tralicci fino a 100mt, lì rispetto tutte le normative .........
.........
È osceno ma questo è quello che accade quotidianamente....
Zioluigi, dovresti scrivere i tuoi commenti fuori dai campi [ quote][/quote], altrimenti non si capisce qual'è la parte scritta dagli altri utenti e la tua.
Nel dubbio poi utilizza il tasto anteprima per vedere come verrebbe mostrato il messaggio.
BV
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Citazione:paolo.fois ha scritto:
no, non é così, le normative sulla sicurezza si applicano a tutti.
Se la casa é tua e sali sul tetto non puoi fare come ti pare, devi sempre rispettare le norme vigenti.
Se la norma dice da lavoratori subordinati o autonomi significa che tu armatore sei un lavoratore . sali in testa d'albero per prendere il fresco. Sali perchè devi eseguire una attività di manutenzione.
Vi invito ad andare in capitaneria e chiedere
P
Mi dispiace non condivido. Un lavoratore autonomo è un libero professionista che fa lavoro conto terzi.
Io, armatore, sono un privato cittadino e se voglio provare l'emozione a salire in testa d'albero a mani nude sono affari miei.
Se poi il fatto che vada a fare manutenzione mi denota come lavoratore autonomo, allora da ora in poi mi porterò la macchina fotografica, così posso dire che sono andato a fare qualche foto dall'alto o anche a prendere fresco, visto che tutti i testi sulla vela dicono che in TA il vento è più forte.
Secondo me ci sarebbe da obbiettare anche sull'impossibilità di fare lavori sotto la propria barca sull'invaso. Bisognerebbe capire come sono dichiarate le aree di sosta a terra.
Probabilmente se dichiarate area di cantiere ci sta che l'ingresso sia permesso solo al personale autorizzato e opportunamente attrezzato, ma se l'area è un'area di rimessaggio secondo me il discorso cambia. Tanto è che non puoi eseguire lavori, ma sotto le barche ci passeggi tranquillamente (strano no?).
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Citazione:paolo.fois ha scritto:
no, non é così, le normative sulla sicurezza si applicano a tutti.
Se la casa é tua e sali sul tetto non puoi fare come ti pare, devi sempre rispettare le norme vigenti.
Se la norma dice da lavoratori subordinati o autonomi significa che tu armatore sei un lavoratore . sali in testa d'albero per prendere il fresco. Sali perchè devi eseguire una attività di manutenzione.
Vi invito ad andare in capitaneria e chiedere
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Mi dispiace non condivido. Un lavoratore autonomo è un libero professionista che fa lavoro conto terzi.
Io, armatore, sono un privato cittadino e se voglio provare l'emozione a salire in testa d'albero a mani nude sono affari miei.
Se poi il fatto che vada a fare manutenzione mi denota come lavoratore autonomo, allora da ora in poi mi porterò la macchina fotografica, così posso dire che sono andato a fare qualche foto dall'alto o anche a prendere fresco, visto che tutti i testi sulla vela dicono che in TA il vento è più forte.
Secondo me ci sarebbe da obbiettare anche sull'impossibilità di fare lavori sotto la propria barca sull'invaso. Bisognerebbe capire come sono dichiarate le aree di sosta a terra.
Probabilmente se dichiarate area di cantiere ci sta che l'ingresso sia permesso solo al personale autorizzato e opportunamente attrezzato, ma se l'area è un'area di rimessaggio secondo me il discorso cambia. Tanto è che non puoi eseguire lavori, ma sotto le barche ci passeggi tranquillamente (strano no?).
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