03-06-2016, 10:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016, 10:36 da IanSolo.)
L'Unione Europea per fortuna non e' cosi' riservata in termini di divulgazione delle sue direttive, questa e' la Direttiva (in italiano) sulla Compatibilita' elettromagnetica che si applica a tutte le apparecchiature elettriche immesse nel suo mercato (tutte ! anche le luci a LED) .
In particolare faccio notare cio' che e' previsto nelle prescrizioni dell'Allegato I (attenzione al punto "a" !):
.....
1. Requisiti in materia di protezione
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento
delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono
destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.
.....
E nell'Allegato II (attenzione al punto 7 !):
.....
5. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE
rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità.
6. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle
autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi
del tipo in questione.
7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione
di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona
che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione
tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
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In particolare faccio notare cio' che e' previsto nelle prescrizioni dell'Allegato I (attenzione al punto "a" !):
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1. Requisiti in materia di protezione
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento
delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono
destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.
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E nell'Allegato II (attenzione al punto 7 !):
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5. La conformità dell'apparecchio a tutti i pertinenti requisiti essenziali è attestata da una dichiarazione di conformità CE
rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità.
6. Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle
autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi
del tipo in questione.
7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione
di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona
che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione
tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
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