(21-09-2021 23:24)Sikander Ha scritto: Grazie Orteip, interessante intervento tecnico-legale. A proposito dei lavori fatti da soli e della fattura richiesta dalle assicurazioni per polizze corpi, vorrei fare una domanda. SE io ho la fattura dei materiali e ho fatto la manutenzione in proprio come privato seguendo il manuale d'officina (non il manuale del proprietario), legalmente dovrei essere in regola. Questo vale per tutto membrane o prese a mare; secondo te, anche se non sono un meccanico professionista rischierei comunque che l'assicurazione non paghi il premio ? A mio avviso non dovrebbe esserci nessun problema, ma vorrei sentire un'altra opinione. Del resto per come lavorano alcuni "professionisti" del settore nautico, non credo che basti aprire una partita iva e fare l'iscrizione in camera di commercio per poter affermare che i lavori sono eseguiti secondo la regola dell'arte. Per la definizione di lavoro a regola d'arte, vedere il codice civile (art. 1660, 1666, 1676, 2224 c.c.).
Che cosa significa "Regola d'arte"?
La locuzione sta ad indicare quell'insieme di tecniche dettate per l'esecuzione di un determinato genere di lavoro, considerate dai più corrette. Con "arte", si intende proprio la categoria professionale a cui appartiene il soggetto che esegue la lavorazione, nel senso che quest'ultimo è il riferimento ideale nel modo in cui devono essere fatti i lavori (a prescindere da chi li fa). Un'opera eseguita a regola d'arte è tale se il risultato prodotto è un manufatto sicuro, utilizzabile secondo l'uso programmato; per alcuni beni, è necessario anche il rispetto di determinati principi estetici e formali.
Nell'esecuzione di opere professionali o artigiali, la regola d'arte va sempre rispettata quale dovere di diligenza ai sensi dell'art. 1176 del c.c..
Caro Sikander, la materia legale è cosa assai complessa ed in Italia ancor di più perché non esiste mai il “bianco” ed il “nero” ma ogni legge ha tutta una serie di sfumature nel mezzo che possono essere interpretate in vari modi dal Giudice di turno e qui subentra la bravura del legale di parte che sa presentare le cose in un modo piuttosto che in un’altro.
Premesso questo e premesso anche che, le compagnie assicurative, quando possono trovare un appiglio legale per non risarcire di sicuro non se lo lasciano sfuggire e d’altro canto, anche noi, se dovessimo risarcire un danno dove ci sarebbe un ragionevole dubbio che questo non fosse un’evento straordinario, credo che prima di pagare vorremmo approfondire.
Compreso questo come linea generale (anche se poi la materia legale è comunque assai più complessa), affinché le compagnie assicurative risarciscano eventuali danni, si devono verificare due condizioni sostanziali: la prima, deve trattarsi di un’evento straordinario dove sia possibile dimostrare che è stato fatto del tutto per poterlo evitare fra cui manutenzioni ordinarie e straordinarie comprese. La seconda, che ogni intervento fatto al fine di evitare questo evento straordinario sia stato fatto nei tempi previsti dalle case costruttrici e da personale autorizzato ad intervenire “sul quale eventualmente la stessa assicurazione eventualmente possa rivalersi”.
A questo punto, come vedi, legalmente siamo ritornati a bomba sulla rivalsa dell’assicurazione sull’armatore ove questo abbia operato in proprio senza poter dimostrare ufficialmente di essere competente in materia e purtroppo, anche se l’armatore alla fine fosse più competente di qualsiasi altro meccanico, idraulico, elettricista, ecc.; ai fini legali per dimostrare la competenza contano solo i documenti ufficiali: iscrizione alla camera del commercio con la specifica dell’intervento (meccanico, elettricista, ecc.) e la fattura.
In merito, ed è anche giusto, la legislatura prevede una catena di responsabilità chiamate in causa per far fronte al risarcimento di un potenziale danno: in prima battuta c’è la verifica dell’evento da risarcire, poi la verifica e le responsabilità della causa di tale evento che puó essere straordinario ed imprevedibile oppure doloso a causa di una cattiva od incompetente manutenzione.
Nel primo caso l’assicurazione paga e finisce lì; nel secondo caso, ove si ravvisano delle responsabilità, l’assicurazione puó pagare e rivalersi sul personale riconosciuto legalmente qualificato oppure, nel caso gli interventi siano stati fatti da personale non legalmente qualificato (come l’armatore) non pagare proprio.
Ricordati, per la legge prima di tutto contano i documenti ufficiali: sei abilitato? Si, si valuta la qualità del lavoro; No, allora sei responsabile tu e poi, se ci pensi bene, sono gli stessi eventi che danno ragione alle compagnie assicurative: se la barca va a fuoco per colpa della membrana saildrive è perché questa non è stata sostituita nei tempi previsti dalla casa costruttrice, oppure perché è stata montata male o danneggiata da chi l’ha montata, tutti casi che in ogni caso consentono una rivalsa su chi ha eseguito l’intervento.
Fatto questo quadro generale, per rispondere alla tua seconda domanda, teoricamente tutti i lavori puoi benissimo farteli da solo ma poi, per poter essere coperto dalle assicurazioni senza che queste possano rivalersi su di te, ogni intervento dovrebbe essere certificato da una perizia qualificata che sostenendo siano lavori eseguiti a regola d’arte, il perito se ne assume la responsabilità. Morale, ti costerebbero più dell’intervento di un’operatore qualificato.
Siccome prese a mare, passascafi e membrana saildrive rappresentano i pericoli più gravi per un’imbarcazione oltretutto previsti e prevedibili dalle case costruttrici e dalle normative CE, anche facendo io tutto in proprio, per questi lavori consiglio sempre di far intervenire personale qualificato con tanto di fattura poi magari, come faccio sempre io in questi casi, durante tali interventi voglio essere sempre presente e dirigere i lavori ma questo peró fa parte degli accordi con il cantiere.
Spero di averti aiutato. Pietro